IMU - Imposta Municipale Unica


   

L'I.M.U. è un'imposta patrimoniale che, dal 2012, sostituisce l'ICI.

L’Imposta Municipale Unica (IMU) costituisce la componente di natura patrimoniale della IUC, dovuta dal possessore di immobili.

Dal 1° gennaio 2014 non è dovuto il versamento dell’IMU per i seguenti immobili:
a)  Abitazione principale e relative pertinenze (una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9.
b)  Abitazione principale e pertinenze di proprietà di anziani o disabili in  ricovero o casa di cura di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, se tenute a propria disposizione;
c)  Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;
d)  Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finchè permane tale destinazione e non locati.
e)  I fabbricati rurali strumentali.

La detrazione per l'abitazione principale (abitazioni di lusso A/1, A/8 e A/9)  è stabilita nella misura di €. 200,00.
Non sono più concesse detrazioni per i figli a carico.

Per TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI (fabbricati diversi dall’abitazione principale, aree fabbricabili, abitazioni di cittadini iscritti all’AIRE,  immobili concessi in uso gratuito a parenti o familiari, alloggi affittati con contratto concordato ex legge n. 431/1998 e terreni agricoli), l’acconto deve essere effettuato sulla base delle aliquote deliberate dal Comune.
 
Per maggiori informazioni invitiamo i contribuenti ad utilizzare il seguente link 
INSERIRE QUI IL LINK

   

Le scadenze di IMU sono regolarmentate dalla normativa di riferimento.
ACCONTO -  IMU     16  Giugno dell'anno di imposta
SALDO -       IMU     16  Dicembre dell'anno di imposta


L'intera imposta dovrà essere versata alla scadenza della rata di acconto.